Il volontariato:
significato di un percorso e suo
riconoscimento giuridico
A Don
Gino Sacchetti
Terzo settore e volontariato.
Durante l'ultimo ventennio, e più
compiutamente nello scorso decennio, è venuto emergendo con chiarezza
un ambito intermedio rispetto alle istituzioni pubbliche e al mercato:
il dibattito più recente lo identifica come "terzo settore".
Il terzo settore comprende iniziative differenti come le organizzazioni
di volontariato, le cooperative sociali, le associazioni pro-sociali,
realtà ampiamente diversificate tra loro. Cosa le accomuna e perché
accomunarle in un'unica area?
Al primo interrogativo potremmo rispondere attraverso l'identificazione
di tre fattori distintivi: a) si tratta di un agire collettivo dotato
al contempo di caratteristiche di Gemeinschaft (comunità) e di
Gesellschaft (società);
b) si tratta di un complesso di formazioni sociali all'interno delle
quali vengono attivati meccanismi stabili di solidarietà allargata che
prendono corpo nell'ambito del terzo settore, ma che si estendono
all'esterno di esso nel più vasto tessuto sociale;
c) si tratta di entità che producono bene comune nella specifica
accezione di "bene relazionale", inteso come risultato di un'azione
svolta insieme ad altri secondo finalità solidaristiche.
Al secondo quesito è possibile rispondere evidenziando come i tre
caratteri appena menzionati siano il minimo comune denominatore di
iniziative per altri aspetti ampiamente differenti.
Nell'ambito del "terzo settore" tre sono i fenomeni sociali più
rilevanti: l'associazionismo sociale, la cooperazione sociale, il
volontariato organizzato. Di ognuno richiamiamo i tratti distintivi.
L'associazionismo pro-sociale riguarda organizzazioni che "erogano
servizi utili alla collettività". Gli scopi collettivi che possono
essere perseguiti in forma associata, e che non si risolvono nel
profitto o in benefici economici per gli associati, possono essere di
tipo diversissimo e avere maggiore o minore rilevanza sociale. L'area
in questione e vastissima e si articola in campi di intervento
differenziato: comprende partiti e movimenti politici, associazioni
pacifiste, ecologiste, sindacali, culturali, ricreative, religiose,
benefiche etc. Nell'esercizio della libertà di associazione
costituzionalmente garantita (art.18 Cost.) qualunque scopo, lecito ai
singoli, può essere perseguito associativamente, indipendentemente
dalla sua rilevanza sociale e dall'ampiezza della cerchia di individui
a cui si rivolge.
Il secondo fenomeno osservato all'interno del terzo settore è
costituito dalle cooperative sociali. Si tratta di cooperative che
offrono servizi socio-assistenziali con una finalità di tipo
solidaristico. Al loro interno operano sia soci lavoratori sia soci
volontari. "L'oggetto sociale di questa forma cooperativa sottende ad
un concetto non tradizionale di impresa: essa è vista come luogo di
organizzazione razionale di risorse diversificate (non necessariamente
tutte remunerate) in funzione della produzione di servizi, piuttosto
che come struttura finalizzata alla massimizzazione del profitto o del
reddito medio del lavoratore". Una ulteriore caratteristica delle
cooperative sociali è che hanno lo scopo di perseguire l'interesse
generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione
sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari
ed educativi e lo svolgimento di attività diverse finalizzate
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
La terza area analizzata come emblematica dell'azione sociale di terzo
settore riguarda il volontariato organizzato. Si tratta, probabilmente
del più conosciuto tra i fenomeni sociali qui presentati a motivo sia
della lunga tradizione che nel nostro Paese hanno le attività
volontarie, sia per l'incidenza sociale dell'azione svolta nel campo
delle gravi marginalità, comprendente vecchie e nuove povertà.
In particolare la vastità del bisogno sociale così come si viene
esplicitando in questo decennio nel nostro paese, evidenzia forme di
povertà hard, povertà relazionali ed affettive; povertà da
emarginazione culturale e psicologica; povertà istituzionale e da grave
carenza di servizi.
E' l'area dei servizi alla persona quella rispetto alla quale l'azione
delle organizzazioni di volontariato si rivela maggiormente efficace.
Gli interventi offerti dal volontariato socio-assistenziale comprendono
una vastissima casistica di prestazioni: dall'assistenza domiciliare
intesa come compagnia, aiuto per le faccende domestiche, preparazione
dei pasti, alle prestazioni di carattere infermieristico e sanitario, a
interventi di pronta accoglienza e di gestione delle varie forme di
dipendenza (da droga, da alcool).
In estrema sintesi le prestazioni offerte possono essere ricondotte a
quattro grandi aree di servizi: 1) interventi che hanno luogo in
strutture residenziali (case di riposo, istituti, ospedali); 2)
prestazioni rese al domicilio del soggetto in difficoltà (assistenza
domiciliare nelle sue molteplici forme); 3) interventi di comunità o di
rete (comunità di accoglienza, comunità di recupero, case-famiglia); 4)
interventi organizzativi e di gestione del bisogno sociale (assistenza
sociale e segretariato sociale, attività di coordinamento).
Ma a chi è diretta tale azione? La casistica di situazioni di disagio e
di grave difficoltà è molto ampia. In particolare all'attenzione del
volontariato organizzato sono gli anziani, i portatori di handicaps, i
malati. Particolare attenzione viene inoltre rivolta dai volontari ai
bisogni delle seguenti categorie: malati psichici e di AIDS, minori ed
adolescenti, tossicodipendenti, persone senza fissa dimora, stranieri e
immigrati extracomunitari, profughi, carcerati e loro famiglie, ragazze
madri, alcolisti, nomadi, soggetti e famiglie in condizione di povertà.
L'intervento direttamente a contatto con soggetti in difficoltà
fisiche, relazionali, economiche, sociali e la necessità di offrire
prestazioni altamente personalizzate, spingono i volontari e le
organizzazioni cui essi fanno riferimento a muoversi su un duplice
livello: da un lato, acquisire abilità molto vicine alla
professionalità, in particolare per quanto attiene all'aspetto
relazionale, e dall'altro, puntare al rafforzamento, anche attraverso
iniziative formative, del contenuto solidaristico che caratterizza il
rapporto tra volontario e portatore del bisogno.
Ma quali sono le caratteristiche del "volontariato"?
Il volontariato di ieri era definito da un intervento generoso,
riparatorio ad una sola dimensione: caritativo, di solidarietà "corta".
Il volontariato moderno sostituisce l'intervento di carattere
riparatorio con un intervento organizzato di carattere liberatorio,
diretto a due dimensioni distinte e specifiche: quella solidaristica,
mediante il sostegno e l'attuazione delle prestazioni che attuano il
diritto costituzionale, e quella politica tramite la rimozione delle
cause (solidarietà lunga). Se entrambe tali dimensioni non dovessero
essere presenti nell'azione di volontariato, non di esso si dovrebbe
parlare ma di mera assistenza o beneficenza.
Il volontariato moderno infatti deve avere un obiettivo centrale: il
mutamento delle politiche sociali che oggi opprimono la personalità del
cittadino mediante la realizzazione dei valori di libertà, giustizia ed
uguaglianza. Ovviamente quando si parla di dimensione politica non ci
si riferisce ad una dimensione partitica, di collateralismo. In questo
caso infatti il volontariato morirebbe. Tale dimensione viene
chiaramente definita dai vescovi italiani, i quali nel documento
"Educare alla legalità" della Commissione giustizia e pace dicono
esattamente così: "Per un corretto svolgimento della vita sociale, è
indispensabile che la comunità civile si riappropri della funzione
politica, che troppo spesso ha delegato esclusivamente ai
professionisti di questo impegno nella società. Non si tratta di
superare l'istituzione "partito", che rimane essenziale
nell'organizzazione dello stato democratico, ma di riconoscere che si
fa politica non solo nei partiti, ma anche al di fuori di essi,
contribuendo ad uno sviluppo globale della democrazia con l'assunzione
di responsabilità di controllo e di stimolo, di proposta e di
attuazione di una reale e non solo declamata partecipazione. La lotta
per la rimozione delle strutture sociali ingiuste è un impegno che non
può essere affidato in modo unico ed esclusivo ai partiti. Anche la
società civile ha da svolgere una sua funzione politica, facendosi
carico dei problemi generali del paese, elaborando progetti per una
migliore vita umana a favore di tutti, controllando anche la loro
attuazione, denunciando disfunzioni ed inerzie, esigendo con gli
strumenti democratici messi a disposizione dei cittadini che la mensa
non sia apparecchiata solo per chi ha potere, ma per tutti.
Secondo questa dichiarazione si ha un rinnovamento della politica solo
comprendendo che:
-non la si può delegare agli uomini di partito né tantomeno ai
"professionisti" della politica, eleggerli non basta, bisogna seguili,
stimolarli, collaborare con loro, controllarli e giudicarli;
si fa politica anche quando ci si occupa della qualità della vita
dei territori in cui abitiamo, con una visione planetaria;
- si fa vera politica preparandosi, attraverso un'esperienza a contatto
sociale con gli ultimi, ad assumere un ruolo nel partito che si sceglie
non per i programmi che annuncia ma per quello che fa.
Il volontariato dunque deve sviluppare, partendo da questi
presupposti e collaborando alla trasformazione della società, i
suoi cinque ruoli storici che consistono: nell'anticipare lo Stato, con
progetti di sperimentazione innovativa nelle politiche sociali; nel
collaborare con i servizi pubblici, mantenendo identità originalità ed
autonomie; nell'umanizzare le prestazioni, perché l'uomo ha esigenze
globali e non solo materiali; nello stimolare la tutela dei diritti
delle fasce di cittadini emarginate; nel denunciare le ingiustizie,
restituendo la voce ai deboli.
Possiamo definire dunque il "volontario" come il cittadino che
liberamente, non in esecuzione di specifici obblighi morali o doveri
giuridici, ispira la sua vita -nel pubblico e nel privato- a fini di
solidarietà. Pertanto adempiuti i suoi doveri civili e di stato, si
pone a disinteressata disposizione della comunità, promuovendo una
risposta creativa ai bisogni emergenti dal territorio con attenzione
prioritaria per i poveri, gli emarginati, i senza potere. Egli impegna
energie, capacità, tempo ed eventuali mezzi di cui dispone, in
iniziative di condivisione realizzate preferibilmente attraverso
l'azione di gruppo. Iniziative aperte ad una leale collaborazione con
le pubbliche istituzioni e le forze sociali; condotte con adeguata
preparazione specifica; attuate con continuità di interventi, destinati
sia a servizi immediati, che alla indispensabile rimozione delle cause
di ingiustizia e di ogni oppressione della persona.
Legge quadro sul volontariato e
normativa regionale.
La legge 11 agosto 1991, n.266,
Legge-quadro sul volontariato, sancisce normativamente l'attività di
volontariato, riconoscendola come esplicitazione di un diritto
fondamentale, ne assume la rilevanza pubblica, la inserisce a pari
titolo, sebbene in posizione autonoma, nella trama degli interventi con
finalità sociali, culturali e civili, individuati dallo Stato, dalle
Regioni e dagli Enti locali.
L'attività di volontariato è il contenuto di un diritto inviolabile di
libertà a fini di solidarietà umana e sociale. Con il suo
riconoscimento giuridico, il principio personalistico e quello
pluralista trovano una delle espressioni applicative più mature e
complete. I suoi caratteri di spontaneità e gratuità, uniti alla
personalizzazione della prestazione, che in nessun modo è collegabile a
forme retributive, anche indirette, e senza che il rapporto tra
persona-volontario e associazione volontaria possa configurarsi come
attività professionale subordinata o autonoma, costituiscono la natura
distintiva dello status e dell'attività del volontario.
La legge delinea un'ulteriore caratteristica: il rapporto tra attività
del volontario (la sua prestazione) e l'organizzazione di cui è parte
realizza una situazione di vera e propria immedesimazione. La finalità
solidaristica della prestazione è conseguita attraverso modalità
organizzative comunitarie. L'atto di donazione del singolo, che è il
contenuto del diritto di libertà, si fonde in un soggetto comunitario.
La prestazione mantiene i suoi caratteri personalizzati pur
esprimendosi per il tramite di una organizzazione, che ha perciò anche
lo scopo di consentire al volontario la sua crescita personale, da un
lato garantendone la certezza, la regolarità e la professionalità della
prestazione, dall'altro tutelandolo da rischi sempre possibili, in
rapporti meramente individuali, di una strumentalizzazione
dell'attività volontaria con conseguente incontrollata incidenza sul
mercato del lavoro.
Il crescente manifestarsi del fenomeno ne ha reso in qualche modo
naturale il riconoscimento giuridico distinto dalla disciplina di altre
modalità organizzative rientranti nell'ambito del cosiddetto
privato-sociale. Volontariato e privato sociale concorrono a dare
sostanza al principio pluralista e costituiscono, insieme ai servizi
pubblici, i molteplici sistemi di protezione e assistenza sociale, che
caratterizzano il cosiddetto Stato sociale. Entrambi agiscono senza
scopi di lucro, ma differiscono nella natura della prestazione dei
rispettivi operatori. Nel primo, come si è detto, la prestazione è
assolutamente gratuita, nel secondo operano, in prevalenza, lavoratori
retribuiti su base contrattuale.
L'attività di volontariato si colloca, pertanto, oggettivamente fuori
del tradizionale schema pubblico-privato e apre nuove esigenze di
tutela e nuove possibilità di organizzare l'intervento sociale.
Esso dunque si inserisce nella crisi dello Stato sociale con uno
spirito e un'esigenza che sono estranei alle motivazioni di chi
immagina che tutto debba venire dalle risorse pubbliche o di chi agisce
soltanto con finalità mercantili.
Il volontariato pare perciò in grado di offrire un'alternativa alla
burocratizzazione dei servizi pubblici, senza tuttavia sostituirsi ad
essi, ma integrandoli, affiancandoli con modalità di intervento
distinte, o vivificandoli dall'interno.
La legge individua nella "convenzione" lo strumento giuridico che
materializza i rapporti tra apparati pubblici e forma associativa di
volontariato. Essa costituisce la fase cruciale nel processo di
attuazione del diritto di libertà, Perchè permette di capire se i
rapporti con l'organizzazione pubblica si svolgono su basi di parità
ovvero se l'associazione, surrettiziamente, mediante contribuzioni
finanziarie e controlli amministrativi, passa sotto il controllo della
struttura burocratica, diventandone una forma organizzativa o un mezzo
clientelare di raccolta del consenso.
Il legislatore si è preoccupato di ridurre al minimo questi rischi,
facendo in modo che il rapporto, pur nella sua natura discrezionale,
sia fondato su criteri di scelta oggettivi e trasparenti. Così è per
l'obbligo di iscrizione a registri regionali di tutte quelle
associazioni che intendono accedere a contributi pubblici, stipulare
convenzioni, beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla
legge.
Il riconoscimento giuridico dell'associazione avviene con l'iscrizione,
ma questa "condizione necessaria" non è automatica né generalizzata:
occorre, infatti, che il sodalizio di volontariato dimostri l'assenza
di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la
gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle
prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri della loro ammissione ed
esclusione, i loro obblighi e diritti. Quando poi siano trascorsi non
meno di sei mesi dall'iscrizione, è possibile stipulare convenzioni con
"le organizzazioni di volontariato che dimostrino attitudine e capacità
operativa".
Dalla norma sulla convenzione sono enucleabili alcuni principi. Il
rapporto di convenzione si stipula tra parti uguali. La convenzione
serve a garantire la stabilità e la continuità delle attività
convenzionate; ciò è in diretta connessione con l'altro
fondamentalissimo diritto inerente al rispetto della dignità
dell'utente. Il controllo pubblico sull'attività di volontariato
risponde all'esigenza di tutela dei soggetti destinatari della
prestazione volontaria e non può in alcun modo assumere la forma del
controllo gerarchico e politico né sui singoli volontari né sulle
organizzazioni di volontariato.
La legge considera organizzazione di volontariato ogni organismo
costituito al fine esclusivo di prestare attività di volontariato
mediante l'apporto determinante o prevalente delle prestazioni
personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
La scelta della forma giuridica dell'organizzazione spetta agli
aderenti, i quali assumeranno quella più idonea al perseguimento del
suo fine solidaristico, che opera anche da limite nella scelta delle
forme giuridiche, dovendosi scartare quelle che risultano incompatibili
con quel fine.
Quanto alla struttura, le organizzazioni di volontariato "possono
assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare
funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare
l'attività da esse svolta". E' chiaro come si tratti di personale
ausiliario (le cui prestazioni in nessun modo possono rientrare
nell'ambito di quelle di volontariato), che appartiene alla struttura
organizzativa, non essendo altro che un supporto per il miglior
perseguimento delle finalità del sodalizio.
A protezione dell'attività prestata e della persona dei singoli
aderenti, l'organizzazione provvede a stipulare assicurazioni contro
gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività e
per coprire la responsabilità civile verso i terzi.
Il volontario, aderente ad una organizzazione iscritta al registro
regionale ha inoltre diritto di usufruire di forme flessibili sia di
orario di lavoro sia delle turnazioni per meglio poter prestare la sua
gratuita e spontanea attività. Questa norma, ha lo scopo di agevolare e
semplificare lo svolgimento delle attività di volontariato favorendo il
singolo nei suoi rapporti di lavoro se dipendente. Le organizzazioni di
volontariato, le cui attività economiche provengono da attività tipiche
elencate dalla legge, godono di una particolare deroga che ne facilita
l'acquisizione di donazioni e lasciti testamentari. Ma la novità più
rilevante è rappresentata dalla norma sulle agevolazioni fiscali con la
quale si esentano gli atti costitutivi delle organizzazioni di
volontariato dal pagamento dell'imposta di bollo e di registro, non si
considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi le operazioni
effettuate dalle organizzazioni di volontariato e si esentano da ogni
imposta le donazioni, le eredità ed i legati a favore delle
organizzazioni di volontariato.
Sempre allo scopo di promuovere lo sviluppo e favorire l'apporto delle
organizzazioni di volontariato, il legislatore ha previsto una serie di
adempimenti da parte dello Stato e da parte delle Regioni.
L'Osservatorio nazionale per il volontariato è un organo collegiale
misto, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo
delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e
delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da
due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
I compiti dell'Osservatorio sono i seguenti: provvedere al censimento
delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della
conoscenza delle attività da esse svolte; promuovere ricerche e studi
in Italia e all'estero; fornire ogni utile elemento per la promozione e
lo sviluppo del volontariato; approvare progetti sperimentali elaborate
dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali
anche in collaborazione con gli enti locali; offrire sostegno e
consulenza per progetti di informatizzazione e di banche dati;
pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo
stato di attuazione delle normative nazionali e regionali; sostenere,
anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione e
aggiornamento per la prestazioni di servizi; pubblicare un bollettino
periodico e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione
delle notizie sulle attività di volontariato; promuovere, ogni tre anni
una Conferenza nazionale del volontariato aperta alla partecipazione di
tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.
Alle Regioni ed alle Province autonome veniva poi affidata la
realizzazione di interventi di natura organizzativa (istituzione del
registro) e di interventi in cui prevale l'aspetto culturale e politico.
La legge 7 giugno 1994, n.22 della Regione Siciliana riconosce al
volontariato il valore e la funzione di "elemento di crescita della
comunità quale espressione di pluralismo, di solidarietà, di impegno
civile e di partecipazione alla vita ed allo sviluppo della società" e
ruota intorno a cinque punti fondamentali: l'assicurazione degli
aderenti ad organizzazioni di volontariato; l'istituzione del registro
generale regionale delle organizzazioni di volontariato (nell'ambito
del quale operare una distinzione per ambito di intervento; la
possibilità per Regione, enti locali ed enti pubblici istituzionali e
territoriali della regione di stipulare convenzioni con le associazioni
iscritte al registro generale; l'istituzione dell'Osservatorio
regionale sul volontariato con scopi di ricerca, promozione e verifica
delle finalità dell'attività di volontariato; la promozione, ogni tre
anni, della Conferenza regionale del volontariato.
Il testo, elaborato sulla base di sette disegni di legge presentati nel
corso del '92, di cui sei d'iniziativa parlamentare ed uno d'iniziativa
governativa, è nato dal continuo confronto della Commissione
legislativa per gli affari istituzionali con le associazioni di
volontariato, le quali hanno siglato un documento al quale la
Commissione ha costantemente fatto riferimento: da ciò scaturisce il
carattere fortemente innovativo di questa norma regionale che pur
recependo in buona parte la legge-quadro nazionale, punta a
sottolineare il ruolo centrale del volontariato. La modalità di
elezione dell'Osservatorio regionale, il fatto che sia prevalentemente
composto da volontari, nove in tutto, eletti dalle organizzazioni di
volontariato nel corso della Conferenza regionale sul volontariato è
segno della scelta compiuta in tal senso dal legislatore regionale.
La norma accenna tra l'altro ad alcune realtà locali: l'articolo 17
prevede infatti che i beni confiscati alla mafia possano concessi dagli
enti locali in uso alle associazioni di volontariato. Ad esse ancora
potranno essere concessi gratuitamente anche beni mobili fuori uso e
l'utilizzazione di strutture e servizi logistici di proprietà
dell'Amministrazione regionale e degli enti locali.
Un'altro elemento innovativo è quello relativo alle proposte delle
organizzazioni in materia di formazione ed aggiornamento. L'articolo 15
stabilisce che le organizzazioni di volontariato possono proporre
all'Osservatorio iniziative di formazione ed aggiornamento anche per
far fronte a nuove emergenze che richiedano l'acquisizione di
specifiche competenze.
Fondamentale è il ruolo del registro generale regionale delle
organizzazioni di volontariato: dopo aver elencato i requisiti
richiesti e le modalità per l'iscrizione nel registro generale,
istituito presso l'assessorato regionale degli Enti locali, al quale
spetta il compito di aggiornarlo registrando ogni anno cancellazioni e
nuove iscrizioni, la norma elenca gli effetti di tale iscrizione.
Solo le associazioni di volontariato possono infatti accedere alla
stipula delle già citate convenzioni, a contributi da parte dello
Stato, delle regioni o di altri enti, monche alle strutture ed ai
servizi pubblici o convenzionati con gli enti locali. Potranno altresì
sottoporre all'approvazione dell'Osservatorio regionale i propri piani
di intervento sul territorio. Esse però saranno tutte soggette a visita
di controllo, a cura dell'assessore degli Enti locali, per verificare
la contabilità, l'effettivo svolgimento dell'attività, il riscontro
della marginalità delle attività commerciali e produttive eventualmente
svolte ed il perdurare dei requisiti per l'iscrizione al registro
regionale.
In riferimento alle convenzioni viene specificato che il loro scopo
deve essere lo svolgimento di servizi che non abbiano carattere
sostitutivo di quelli di competenza degli enti pubblici. Viene infine
fissato il contenuto della convenzione stessa con particolare
riferimento agli oneri per la copertura assicurativa e delle spese
connesse all'attività da svolgere, alla durata ed ai rapporti
finanziari tra l'ente pubblico e l'associazione.
Dall'esame congiunto dei due elaborati normativi si evidenzia
fortemente una duplice provocazione. La prima è rivolta al mondo delle
"istituzioni", alla classe politica, ai pubblici funzionari, perché non
usino né strumentalizzino per fini impropri e con modi distorti il
rapporto con queste forme di pluralismo sociale. La seconda è diretta
al "variegato mondo del volontariato", perché non si faccia tentare dal
desiderio di diventare esso stesso istituzione, negando di fatto se
stesso.
Le due provocazioni nascondono altrettante tentazioni, il cui
manifestarsi può alterare e compromettere il patto che regge il sistema
istituzioni-libero associazionismo sociale, non fondato né sulla
supremazia del potere statuale sui diritti di libertà del cittadino
(Stato liberale), né sulla confusione dei ruoli con gli apparati
pubblici che si fanno società per annullarla (Stato totalitario), ma
caratterizzato dall'integrazione delle funzioni, pur nell'autonomia dei
ruoli, della società e dell'autorità pubblica (art.2 Cost.).
Questa è la novità, per molti versi ancora inespressa, dello Stato
democratico che impone a tutti gli attori delle istituzioni e della
società di esplorare insieme i territori di un diverso modo di essere e
di fare "Stato".
L'opzione per i poveri: solidarietà e
giustizia.
<<Un uomo scendeva da
Gerusalemme a Gerico...>>. Gesù inizia così una parabola, quella
del "buon samaritano", che è piuttosto una storia esemplare, un
problema esistenziale. Gesù racconta questo incidente per dare a un
esperto della Torah, della legislazione ebraica, l'occasione di
rispondere alla domanda: chi è il mio prossimo? In linea di principio
la domanda non dovrebbe porre grandi difficoltà. Chi passa e non si
occupa di questo ferito mezzo morto è imputabile di omissione di
soccorso a persona in grave pericolo. Chi invece soccorre l'uomo nel
bisogno si comporta come un essere sociale, un vero uomo. Soltanto che
Gesù ha complicato la questione nascondendo l'identità dello
sventurato. Ma, cominciando così la sua storia con l'espressione "un
uomo", Gesù ci ricorda che l'assistenza all'uomo in stato di bisogno è
prima di ogni confessione di fede cristiana e di ogni convinzione
religiosa o atea, un dovere caratteristico dell'umanità dell'essere
umano.
Questo sentimento, messo di nuovo in rilievo dal Concilio Vaticano II,
è oggi largamente diffuso, grazie al risoluto impegno del Santo Padre
Giovanni Paolo II in proposito. Nella sua enciclica Sollicitudo rei
socialis egli fa un bilancio molto negativo dello sviluppo del
mondo, ma osserva poi positivamente che vi è "la piena consapevolezza,
in moltissimi uomini e donne, della dignità propria e di ciascun essere
umano. Tale consapevolezza si esprime per esempio, con la
preoccupazione dappertutto più viva per il rispetto dei diritti umani e
col più deciso rigetto delle loro violazioni". A condizione di non
negare che miseria e povertà sono problemi che superano il mero livello
socioeconomico o il mero ambito finanziario, ma toccano direttamente la
dignità umana, si può constatare nel nostro mondo una crescente comune
consapevolezza di lottare contro la miseria e di promuovere la
giustizia, affinché ogni uomo possa essere tale.
Rallegrandosi di potersi impegnare insieme con tante associazioni di
volontariato e con tante organizzazioni governative o non governative
per il bene dei poveri, il cristiano può e deve lavorare in comune
accordo con esse, anche se questa lotta non è intrapresa e compresa
allo stesso livello. Secondo un'espressione felice di Papa Giovanni
XXIII il cristiano colloca la dignità dell'uomo "ancora più in alto".
E' appunto il tema che Giovanni Paolo II non cessa di esplorare e di
elaborare "l'uomo è la via della Chiesa, perché l'uomo, ogni uomo, è
stato redento da Cristo, perché con l'uomo - senza eccezione alcuna -
Cristo è in qualche modo unito". Il problema di ogni forma di miseria è
che essa sfigura un uomo creato a immagine e somiglianza di Dio e
contraddice vergognosamente la dignità che ogni uomo ha ricevuto quando
il Figlio di Dio si è unito in certo qual modo a ogni uomo. E noi
rischiamo di non cogliere nulla di questa verità "ancora più alta", se
con Dio, creatore e redentore, non osiamo vedere in ogni bisognoso un
fallimento di ciò che la bontà divina ha voluto per noi.
La fede cristiana, in definitiva però, non garantisce per il
volontariato né una migliore qualità, né una più sicura efficacia al
servizio. Aggiunge però motivazioni specifiche, una visione originale
della vita e della storia, il sostegno di sicure risorse spirituali. La
fede offre anzitutto la risposta ad alcuni grandi "perché" che il
volontariato prima o poi si deve porre: perché ogni uomo, anche
l'ultimo emarginato ha eguale dignità? perché siamo responsabili gli
uni degli altri? perché la storia è regolata dalla legge dell'amore? Di
fronte a tanti interrogativi la fede ci ricorda la nostra origine:
veniamo dalla Trinità, che è una comunità di persone, siamo tutti figli
dello stesso Padre, membri della stessa famiglia, perciò chiamati a
realizzarci insieme. Nella ricerca del come servire, la fede non
propone regole minute né ricette a effetto sicuro. Presenta invece al
volontario cristiano, come punto di riferimento e quadro di verifica,
la persona di Gesù. Egli ha espresso il suo amore come alleanza, come
liberazione, come promozione umana integrale, come preferenza per gli
ultimi.
Nella sua enciclica rei Sollicitudo rei socialis Giovanni Paolo II
parla di "strutture di peccato" ,pur affermando che esse hanno per
origine il peccato personale e, di conseguenza, sono sempre legate ad
atti concreti delle persone che le hanno fatte nascere, le consolidano
e le rendono difficili da abolire. L'egoismo dell'uomo può creare
strutture di sfruttamento e di schiavitù che tendono spesso ad
irrigidirsi in meccanismi relativamente indipendenti dalla volontà de
singolo, paralizzando o pervertendo lo sviluppo sociale e generando
l'ingiustizia. Tuttavia il Vangelo si rifiuta di coprirle con una
specie di determinismo o di fatalità. Queste strutture derivano sempre
dalla responsabilità dell'uomo, che può e deve trasformarle, cambiarle
e modificarle.
Nella visione cristiana della vita e della storia il volontariato si
rivela un modo attuale di vivere l'esempio di Gesù che è venuto "non
per essere servito ma per servire". In questo senso si potrebbe dire
che il volontariato non è che la trascrizione moderna delle classiche
opere di misericordia corporale e spirituale.
Volontariato vuol dire quindi compassione, e la carità di oggi, rimosse
le cause dei bisogni, deve diventare la giustizia di domani, poiché
come misericordia e giustizia non sono in contraddizione, così carità e
giustizia sono complementari e non possono essere mai separate. E' Pio
XI che nell'enciclica Divini redemptoris rimprovera gli imprenditori
cattolici e ricorda loro che "la carità non sarà mai vera carità se non
terrà sempre conto della giustizia. L'operaio non ha bisogno di
ricevere come elemosina ciò che a lui spetta per giustizia".
Oggi spesso sembra in realtà che le cose procedano in senso inverso. La
nostra società è afflitta da molti mali e sofferenze: la
disoccupazione, la fragilità delle nuove generazioni che sembrano non
avere futuro, la condizione di solitudine degli anziani, la mancanza di
partecipazione alla vita politica completamente delegata a poche
persone, l'assenza di una giustizia che rispetti i diritti dei più
deboli e di coloro che non hanno voce, l'assenza di garanzie civili e
sociali, l'approfondirsi del solco tra ricchi e poveri. Ebbene, proprio
da queste realtà bisogna ripartire per riscoprire il senso della
condivisione e della giustizia e per dare l'avvio ad un'era nuova. Un
era in cui la solidarietà non sia appannaggio di pochi, né delega ad
alcuni, ma una regola per tutti. Se continueranno a sussistere da un
lato i "volontari della solidarietà" e dall'altro gli "indifferenti del
quotidiano" ne usciremo tutti sconfitti, ne uscirà sconfitta la
comunità. Non è più tempo di steccati, né di deleghe per nessuno. In
quanto cittadini e membri di una comunità dobbiamo essere tutti
volontari.
Bibliografia
1) L.Tavazza in "Non eroi ma cittadini: Volontariato, istituzioni,
impresa." Fondazione italiana per il volontariato, Roma, 1993, pp.33-68.
2) L.Boccaccin: La sinergia della differenza. Un analisi sociologica
del terzo settore in Italia, Angeli, Milano, 1993.
3) L.Tavazza - voce "Volontariato" in De Marchi, Ellena, Cattarinuzzi
[a cura di], Nuovo Dizionario di Sociologia, Ed.Paoline, Roma, 1987,
p.2336.
4) Legge 11 agosto 1991 n.266 (legge-quadro sul volontariato), testo in
"Gazzetta ufficiale", 22 agosto 1991 n.196, pp.5-11.
5) Legge 7 giugno 1994 n.22 - Norme sulla valorizzazione dell'attività
di volontariato, testo in "Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia", 8
giugno 1994, parte I, n.28.
6) P.H. Kolvenbach s.i., "Il grido dei poveri e il Vangelo" in
Aggiornamenti sociali, Vol.44, n.12/93, pp.775-787.
7) L.Ciotti, "La solidarietà di tutti i giorni" in "Per Amore", ed. La
Stampa.