Il volontariato:

significato di un percorso e suo riconoscimento giuridico
A Don Gino Sacchetti

Terzo settore e volontariato.
Durante l'ultimo ventennio, e più compiutamente nello scorso decennio, è venuto emergendo con chiarezza un ambito intermedio rispetto alle istituzioni pubbliche e al mercato: il dibattito più recente lo identifica come "terzo settore".
Il terzo settore comprende iniziative differenti come le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le associazioni pro-sociali, realtà ampiamente diversificate tra loro. Cosa le accomuna e perché accomunarle in un'unica area?
Al primo interrogativo potremmo rispondere attraverso l'identificazione di tre fattori distintivi: a) si tratta di un agire collettivo dotato al contempo di caratteristiche di Gemeinschaft (comunità) e di Gesellschaft (società);
b) si tratta di un complesso di formazioni sociali all'interno delle quali vengono attivati meccanismi stabili di solidarietà allargata che prendono corpo nell'ambito del terzo settore, ma che si estendono all'esterno di esso nel più vasto tessuto sociale;
c) si tratta di entità che producono bene comune nella specifica accezione di "bene relazionale", inteso come risultato di un'azione svolta insieme ad altri secondo finalità solidaristiche.
Al secondo quesito è possibile rispondere evidenziando come i tre caratteri appena menzionati siano il minimo comune denominatore di iniziative per altri aspetti ampiamente differenti.
Nell'ambito del "terzo settore" tre sono i fenomeni sociali più rilevanti: l'associazionismo sociale, la cooperazione sociale, il volontariato organizzato. Di ognuno richiamiamo i tratti distintivi.
L'associazionismo pro-sociale riguarda organizzazioni che "erogano servizi utili alla collettività". Gli scopi collettivi che possono essere perseguiti in forma associata, e che non si risolvono nel profitto o in benefici economici per gli associati, possono essere di tipo diversissimo e avere maggiore o minore rilevanza sociale. L'area in questione e vastissima e si articola in campi di intervento differenziato: comprende partiti e movimenti politici, associazioni pacifiste, ecologiste, sindacali, culturali, ricreative, religiose, benefiche etc. Nell'esercizio della libertà di associazione costituzionalmente garantita (art.18 Cost.) qualunque scopo, lecito ai singoli, può essere perseguito associativamente, indipendentemente dalla sua rilevanza sociale e dall'ampiezza della cerchia di individui a cui si rivolge.
Il secondo fenomeno osservato all'interno del terzo settore è costituito dalle cooperative sociali. Si tratta di cooperative che offrono servizi socio-assistenziali con una finalità di tipo solidaristico. Al loro interno operano sia soci lavoratori sia soci volontari. "L'oggetto sociale di questa forma cooperativa sottende ad un concetto non tradizionale di impresa: essa è vista come luogo di organizzazione razionale di risorse diversificate (non necessariamente tutte remunerate) in funzione della produzione di servizi, piuttosto che come struttura finalizzata alla massimizzazione del profitto o del reddito medio del lavoratore". Una ulteriore caratteristica delle cooperative sociali è che hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
La terza area analizzata come emblematica dell'azione sociale di terzo settore riguarda il volontariato organizzato. Si tratta, probabilmente del più conosciuto tra i fenomeni sociali qui presentati a motivo sia della lunga tradizione che nel nostro Paese hanno le attività volontarie, sia per l'incidenza sociale dell'azione svolta nel campo delle gravi marginalità, comprendente vecchie e nuove povertà.
In particolare la vastità del bisogno sociale così come si viene esplicitando in questo decennio nel nostro paese, evidenzia forme di povertà hard, povertà relazionali ed affettive; povertà da emarginazione culturale e psicologica; povertà istituzionale e da grave carenza di servizi.
E' l'area dei servizi alla persona quella rispetto alla quale l'azione delle organizzazioni di volontariato si rivela maggiormente efficace. Gli interventi offerti dal volontariato socio-assistenziale comprendono una vastissima casistica di prestazioni: dall'assistenza domiciliare intesa come compagnia, aiuto per le faccende domestiche, preparazione dei pasti, alle prestazioni di carattere infermieristico e sanitario, a interventi di pronta accoglienza e di gestione delle varie forme di dipendenza (da droga, da alcool).
In estrema sintesi le prestazioni offerte possono essere ricondotte a quattro grandi aree di servizi: 1) interventi che hanno luogo in strutture residenziali (case di riposo, istituti, ospedali); 2) prestazioni rese al domicilio del soggetto in difficoltà (assistenza domiciliare nelle sue molteplici forme); 3) interventi di comunità o di rete (comunità di accoglienza, comunità di recupero, case-famiglia); 4) interventi organizzativi e di gestione del bisogno sociale (assistenza sociale e segretariato sociale, attività di coordinamento).
Ma a chi è diretta tale azione? La casistica di situazioni di disagio e di grave difficoltà è molto ampia. In particolare all'attenzione del volontariato organizzato sono gli anziani, i portatori di handicaps, i malati. Particolare attenzione viene inoltre rivolta dai volontari ai bisogni delle seguenti categorie: malati psichici e di AIDS, minori ed adolescenti, tossicodipendenti, persone senza fissa dimora, stranieri e immigrati extracomunitari, profughi, carcerati e loro famiglie, ragazze madri, alcolisti, nomadi, soggetti e famiglie in condizione di povertà.
L'intervento direttamente a contatto con soggetti in difficoltà fisiche, relazionali, economiche, sociali e la necessità di offrire prestazioni altamente personalizzate, spingono i volontari e le organizzazioni cui essi fanno riferimento a muoversi su un duplice livello: da un lato, acquisire abilità molto vicine alla professionalità, in particolare per quanto attiene all'aspetto relazionale, e dall'altro, puntare al rafforzamento, anche attraverso iniziative formative, del contenuto solidaristico che caratterizza il rapporto tra volontario e portatore del bisogno.
Ma quali sono le caratteristiche del "volontariato"?
Il volontariato di ieri era definito da un intervento generoso, riparatorio ad una sola dimensione: caritativo, di solidarietà "corta". Il volontariato moderno sostituisce l'intervento di carattere riparatorio con un intervento organizzato di carattere liberatorio, diretto a due dimensioni distinte e specifiche: quella solidaristica, mediante il sostegno e l'attuazione delle prestazioni che attuano il diritto costituzionale, e quella politica tramite la rimozione delle cause (solidarietà lunga). Se entrambe tali dimensioni non dovessero essere presenti nell'azione di volontariato, non di esso si dovrebbe parlare ma di mera assistenza o beneficenza.
Il volontariato moderno infatti deve avere un obiettivo centrale: il mutamento delle politiche sociali che oggi opprimono la personalità del cittadino mediante la realizzazione dei valori di libertà, giustizia ed uguaglianza. Ovviamente quando si parla di dimensione politica non ci si riferisce ad una dimensione partitica, di collateralismo. In questo caso infatti il volontariato morirebbe. Tale dimensione viene chiaramente definita dai vescovi italiani, i quali nel documento "Educare alla legalità" della Commissione giustizia e pace dicono esattamente così: "Per un corretto svolgimento della vita sociale, è indispensabile che la comunità civile si riappropri della funzione politica, che troppo spesso ha delegato esclusivamente ai professionisti di questo impegno nella società. Non si tratta di superare l'istituzione "partito", che rimane essenziale nell'organizzazione dello stato democratico, ma di riconoscere che si fa politica non solo nei partiti, ma anche al di fuori di essi, contribuendo ad uno sviluppo globale della democrazia con l'assunzione di responsabilità di controllo e di stimolo, di proposta e di attuazione di una reale e non solo declamata partecipazione. La lotta per la rimozione delle strutture sociali ingiuste è un impegno che non può essere affidato in modo unico ed esclusivo ai partiti. Anche la società civile ha da svolgere una sua funzione politica, facendosi carico dei problemi generali del paese, elaborando progetti per una migliore vita umana a favore di tutti, controllando anche la loro attuazione, denunciando disfunzioni ed inerzie, esigendo con gli strumenti democratici messi a disposizione dei cittadini che la mensa non sia apparecchiata solo per chi ha potere, ma per tutti.
Secondo questa dichiarazione si ha un rinnovamento della politica solo comprendendo che:
-non la si può delegare agli uomini di partito né tantomeno ai "professionisti" della politica, eleggerli non basta, bisogna seguili, stimolarli, collaborare con loro, controllarli e giudicarli;
 si fa politica anche quando ci si occupa della qualità della vita dei territori in cui abitiamo, con una visione planetaria;
- si fa vera politica preparandosi, attraverso un'esperienza a contatto sociale con gli ultimi, ad assumere un ruolo nel partito che si sceglie non per i programmi che annuncia ma per quello che fa.
Il volontariato dunque deve sviluppare, partendo da questi presupposti  e collaborando alla trasformazione della società, i suoi cinque ruoli storici che consistono: nell'anticipare lo Stato, con progetti di sperimentazione innovativa nelle politiche sociali; nel collaborare con i servizi pubblici, mantenendo identità originalità ed autonomie; nell'umanizzare le prestazioni, perché l'uomo ha esigenze globali e non solo materiali; nello stimolare la tutela dei diritti delle fasce di cittadini emarginate; nel denunciare le ingiustizie, restituendo la voce ai deboli.
Possiamo definire dunque il "volontario" come il cittadino che liberamente, non in esecuzione di specifici obblighi morali o doveri giuridici, ispira la sua vita -nel pubblico e nel privato- a fini di solidarietà. Pertanto adempiuti i suoi doveri civili e di stato, si pone a disinteressata disposizione della comunità, promuovendo una risposta creativa ai bisogni emergenti dal territorio con attenzione prioritaria per i poveri, gli emarginati, i senza potere. Egli impegna energie, capacità, tempo ed eventuali mezzi di cui dispone, in iniziative di condivisione realizzate preferibilmente attraverso l'azione di gruppo. Iniziative aperte ad una leale collaborazione con le pubbliche istituzioni e le forze sociali; condotte con adeguata preparazione specifica; attuate con continuità di interventi, destinati sia a servizi immediati, che alla indispensabile rimozione delle cause di ingiustizia e di ogni oppressione della persona.

Legge quadro sul volontariato e normativa regionale.
La legge 11 agosto 1991, n.266, Legge-quadro sul volontariato, sancisce normativamente l'attività di volontariato, riconoscendola come esplicitazione di un diritto fondamentale, ne assume la rilevanza pubblica, la inserisce a pari titolo, sebbene in posizione autonoma, nella trama degli interventi con finalità sociali, culturali e civili, individuati dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali.
L'attività di volontariato è il contenuto di un diritto inviolabile di libertà a fini di solidarietà umana e sociale. Con il suo riconoscimento giuridico, il principio personalistico e quello pluralista trovano una delle espressioni applicative più mature e complete. I suoi caratteri di spontaneità e gratuità, uniti alla personalizzazione della prestazione, che in nessun modo è collegabile a forme retributive, anche indirette, e senza che il rapporto tra persona-volontario e associazione volontaria possa configurarsi come attività professionale subordinata o autonoma, costituiscono la natura distintiva dello status e dell'attività del volontario.
La legge delinea un'ulteriore caratteristica: il rapporto tra attività del volontario (la sua prestazione) e l'organizzazione di cui è parte realizza una situazione di vera e propria immedesimazione. La finalità solidaristica della prestazione è conseguita attraverso modalità organizzative comunitarie. L'atto di donazione del singolo, che è il contenuto del diritto di libertà, si fonde in un soggetto comunitario.
La prestazione mantiene i suoi caratteri personalizzati pur esprimendosi per il tramite di una organizzazione, che ha perciò anche lo scopo di consentire al volontario la sua crescita personale, da un lato garantendone la certezza, la regolarità e la professionalità della prestazione, dall'altro tutelandolo da rischi sempre possibili, in rapporti meramente individuali, di una strumentalizzazione dell'attività volontaria con conseguente incontrollata incidenza sul mercato del lavoro.
Il crescente manifestarsi del fenomeno ne ha reso in qualche modo naturale il riconoscimento giuridico distinto dalla disciplina di altre modalità organizzative rientranti nell'ambito del cosiddetto privato-sociale. Volontariato e privato sociale concorrono a dare sostanza al principio pluralista e costituiscono, insieme ai servizi pubblici, i molteplici sistemi di protezione e assistenza sociale, che caratterizzano il cosiddetto Stato sociale. Entrambi agiscono senza scopi di lucro, ma differiscono nella natura della prestazione dei rispettivi operatori. Nel primo, come si è detto, la prestazione è assolutamente gratuita, nel secondo operano, in prevalenza, lavoratori retribuiti su base contrattuale.
L'attività di volontariato si colloca, pertanto, oggettivamente fuori del tradizionale schema pubblico-privato e apre nuove esigenze di tutela e nuove possibilità di organizzare l'intervento sociale.
Esso dunque si inserisce nella crisi dello Stato sociale con uno spirito e un'esigenza che sono estranei alle motivazioni di chi immagina che tutto debba venire dalle risorse pubbliche o di chi agisce soltanto con finalità mercantili.
Il volontariato pare perciò in grado di offrire un'alternativa alla burocratizzazione dei servizi pubblici, senza tuttavia sostituirsi ad essi, ma integrandoli, affiancandoli con modalità di intervento distinte, o vivificandoli dall'interno.
La legge individua nella "convenzione" lo strumento giuridico che materializza i rapporti tra apparati pubblici e forma associativa di volontariato. Essa costituisce la fase cruciale nel processo di attuazione del diritto di libertà, Perchè permette di capire se i rapporti con l'organizzazione pubblica si svolgono su basi di parità ovvero se l'associazione, surrettiziamente, mediante contribuzioni finanziarie e controlli amministrativi, passa sotto il controllo della struttura burocratica, diventandone una forma organizzativa o un mezzo clientelare di raccolta del consenso.
Il legislatore si è preoccupato di ridurre al minimo questi rischi, facendo in modo che il rapporto, pur nella sua natura discrezionale, sia fondato su criteri di scelta oggettivi e trasparenti. Così è per l'obbligo di iscrizione a registri regionali di tutte quelle associazioni che intendono accedere a contributi pubblici, stipulare convenzioni, beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.
Il riconoscimento giuridico dell'associazione avviene con l'iscrizione, ma questa "condizione necessaria" non è automatica né generalizzata: occorre, infatti, che il sodalizio di volontariato dimostri l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri della loro ammissione ed esclusione, i loro obblighi e diritti. Quando poi siano trascorsi non meno di sei mesi dall'iscrizione, è possibile stipulare convenzioni con "le organizzazioni di volontariato che dimostrino attitudine e capacità operativa".
Dalla norma sulla convenzione sono enucleabili alcuni principi. Il rapporto di convenzione si stipula tra parti uguali. La convenzione serve a garantire la stabilità e la continuità delle attività convenzionate; ciò è in diretta connessione con l'altro fondamentalissimo diritto inerente al rispetto della dignità dell'utente. Il controllo pubblico sull'attività di volontariato risponde all'esigenza di tutela dei soggetti destinatari della prestazione volontaria e non può in alcun modo assumere la forma del controllo gerarchico e politico né sui singoli volontari né sulle organizzazioni di volontariato.
La legge considera organizzazione di volontariato ogni organismo costituito al fine esclusivo di prestare attività di volontariato mediante l'apporto determinante o prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
La scelta della forma giuridica dell'organizzazione spetta agli aderenti, i quali assumeranno quella più idonea al perseguimento del suo fine solidaristico, che opera anche da limite nella scelta delle forme giuridiche, dovendosi scartare quelle che risultano incompatibili con quel fine.
Quanto alla struttura, le organizzazioni di volontariato "possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta". E' chiaro come si tratti di personale ausiliario (le cui prestazioni in nessun modo possono rientrare nell'ambito di quelle di volontariato), che appartiene alla struttura organizzativa, non essendo altro che un supporto per il miglior perseguimento delle finalità del sodalizio.
A protezione dell'attività prestata e della persona dei singoli aderenti, l'organizzazione provvede a stipulare assicurazioni contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività e per coprire la responsabilità civile verso i terzi.
Il volontario, aderente ad una organizzazione iscritta al registro regionale ha inoltre diritto di usufruire di forme flessibili sia di orario di lavoro sia delle turnazioni per meglio poter prestare la sua gratuita e spontanea attività. Questa norma, ha lo scopo di agevolare e semplificare lo svolgimento delle attività di volontariato favorendo il singolo nei suoi rapporti di lavoro se dipendente. Le organizzazioni di volontariato, le cui attività economiche provengono da attività tipiche elencate dalla legge, godono di una particolare deroga che ne facilita l'acquisizione di donazioni e lasciti testamentari. Ma la novità più rilevante è rappresentata dalla norma sulle agevolazioni fiscali con la quale si esentano gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato dal pagamento dell'imposta di bollo e di registro, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato e si esentano da ogni imposta le donazioni, le eredità ed i legati a favore delle organizzazioni di volontariato.
Sempre allo scopo di promuovere lo sviluppo e favorire l'apporto delle organizzazioni di volontariato, il legislatore ha previsto una serie di adempimenti da parte dello Stato e da parte delle Regioni.
L'Osservatorio nazionale per il volontariato è un organo collegiale misto, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
I compiti dell'Osservatorio sono i seguenti: provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte; promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero; fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato; approvare progetti sperimentali elaborate dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali anche in collaborazione con gli enti locali; offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche dati; pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali; sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione e aggiornamento per la prestazioni di servizi; pubblicare un bollettino periodico e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie sulle attività di volontariato; promuovere, ogni tre anni una Conferenza nazionale del volontariato aperta alla partecipazione di tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.
Alle Regioni ed alle Province autonome veniva poi affidata la realizzazione di interventi di natura organizzativa (istituzione del registro) e di interventi in cui prevale l'aspetto culturale e politico.
La legge 7 giugno 1994, n.22 della Regione Siciliana riconosce al volontariato il valore e la funzione di "elemento di crescita della comunità quale espressione di pluralismo, di solidarietà, di impegno civile e di partecipazione alla vita ed allo sviluppo della società" e ruota intorno a cinque punti fondamentali: l'assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato; l'istituzione del registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato (nell'ambito del quale operare una distinzione per ambito di intervento; la possibilità per Regione, enti locali ed enti pubblici istituzionali e territoriali della regione di stipulare convenzioni con le associazioni iscritte al registro generale; l'istituzione dell'Osservatorio regionale sul volontariato con scopi di ricerca, promozione e verifica delle finalità dell'attività di volontariato; la promozione, ogni tre anni, della Conferenza regionale del volontariato.
Il testo, elaborato sulla base di sette disegni di legge presentati nel corso del '92, di cui sei d'iniziativa parlamentare ed uno d'iniziativa governativa, è nato dal continuo confronto della Commissione legislativa per gli affari istituzionali con le associazioni di volontariato, le quali hanno siglato un documento al quale la Commissione ha costantemente fatto riferimento: da ciò scaturisce il carattere fortemente innovativo di questa norma regionale che pur recependo in buona parte la legge-quadro nazionale, punta a sottolineare il ruolo centrale del volontariato. La modalità di elezione dell'Osservatorio regionale, il fatto che sia prevalentemente composto da volontari, nove in tutto, eletti dalle organizzazioni di volontariato nel corso della Conferenza regionale sul volontariato è segno della scelta compiuta in tal senso dal legislatore regionale.
La norma accenna tra l'altro ad alcune realtà locali: l'articolo 17 prevede infatti che i beni confiscati alla mafia possano concessi dagli enti locali in uso alle associazioni di volontariato. Ad esse ancora potranno essere concessi gratuitamente anche beni mobili fuori uso e l'utilizzazione di strutture e servizi logistici di proprietà dell'Amministrazione regionale e degli enti locali.
Un'altro elemento innovativo è quello relativo alle proposte delle organizzazioni in materia di formazione ed aggiornamento. L'articolo 15 stabilisce che le organizzazioni di volontariato possono proporre all'Osservatorio iniziative di formazione ed aggiornamento anche per far fronte a nuove emergenze che richiedano l'acquisizione di specifiche competenze.
Fondamentale è il ruolo del registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato: dopo aver elencato i requisiti richiesti e le modalità per l'iscrizione nel registro generale, istituito presso l'assessorato regionale degli Enti locali, al quale spetta il compito di aggiornarlo registrando ogni anno cancellazioni e nuove iscrizioni, la norma elenca gli effetti di tale iscrizione.
Solo le associazioni di volontariato possono infatti accedere alla stipula delle già citate convenzioni, a contributi da parte dello Stato, delle regioni o di altri enti, monche alle strutture ed ai servizi pubblici o convenzionati con gli enti locali. Potranno altresì sottoporre all'approvazione dell'Osservatorio regionale i propri piani di intervento sul territorio. Esse però saranno tutte soggette a visita di controllo, a cura dell'assessore degli Enti locali, per verificare la contabilità, l'effettivo svolgimento dell'attività, il riscontro della marginalità delle attività commerciali e produttive eventualmente svolte ed il perdurare dei requisiti per l'iscrizione al registro regionale.
In riferimento alle convenzioni viene specificato che il loro scopo deve essere lo svolgimento di servizi che non abbiano carattere sostitutivo di quelli di competenza degli enti pubblici. Viene infine fissato il contenuto della convenzione stessa con particolare riferimento agli oneri per la copertura assicurativa e delle spese connesse all'attività da svolgere, alla durata ed ai rapporti finanziari tra l'ente pubblico e l'associazione.
Dall'esame congiunto dei due elaborati normativi si evidenzia fortemente una duplice provocazione. La prima è rivolta al mondo delle "istituzioni", alla classe politica, ai pubblici funzionari, perché non usino né strumentalizzino per fini impropri e con modi distorti il rapporto con queste forme di pluralismo sociale. La seconda è diretta al "variegato mondo del volontariato", perché non si faccia tentare dal desiderio di diventare esso stesso istituzione, negando di fatto se stesso.
Le due provocazioni nascondono altrettante tentazioni, il cui manifestarsi può alterare e compromettere il patto che regge il sistema istituzioni-libero associazionismo sociale, non fondato né sulla supremazia del potere statuale sui diritti di libertà del cittadino (Stato liberale), né sulla confusione dei ruoli con gli apparati pubblici che si fanno società per annullarla (Stato totalitario), ma caratterizzato dall'integrazione delle funzioni, pur nell'autonomia dei ruoli, della società e dell'autorità pubblica (art.2 Cost.).
Questa è la novità, per molti versi ancora inespressa, dello Stato democratico che impone a tutti gli attori delle istituzioni e della società di esplorare insieme i territori di un diverso modo di essere e di fare "Stato".

L'opzione per i poveri: solidarietà e giustizia.
<<Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico...>>. Gesù inizia così una parabola, quella del "buon samaritano", che è piuttosto una storia esemplare, un problema esistenziale. Gesù racconta questo incidente per dare a un esperto della Torah, della legislazione ebraica, l'occasione di rispondere alla domanda: chi è il mio prossimo? In linea di principio la domanda non dovrebbe porre grandi difficoltà. Chi passa e non si occupa di questo ferito mezzo morto è imputabile di omissione di soccorso a persona in grave pericolo. Chi invece soccorre l'uomo nel bisogno si comporta come un essere sociale, un vero uomo. Soltanto che Gesù ha complicato la questione nascondendo l'identità dello sventurato. Ma, cominciando così la sua storia con l'espressione "un uomo", Gesù ci ricorda che l'assistenza all'uomo in stato di bisogno è prima di ogni confessione di fede cristiana e di ogni convinzione religiosa o atea, un dovere caratteristico dell'umanità dell'essere umano.
Questo sentimento, messo di nuovo in rilievo dal Concilio Vaticano II, è oggi largamente diffuso, grazie al risoluto impegno del Santo Padre Giovanni Paolo II in proposito. Nella sua enciclica Sollicitudo rei socialis  egli fa un bilancio molto negativo dello sviluppo del mondo, ma osserva poi positivamente che vi è "la piena consapevolezza, in moltissimi uomini e donne, della dignità propria e di ciascun essere umano. Tale consapevolezza si esprime per esempio, con la preoccupazione dappertutto più viva per il rispetto dei diritti umani e col più deciso rigetto delle loro violazioni". A condizione di non negare che miseria e povertà sono problemi che superano il mero livello socioeconomico o il mero ambito finanziario, ma toccano direttamente la dignità umana, si può constatare nel nostro mondo una crescente comune consapevolezza di lottare contro la miseria e di promuovere la giustizia, affinché ogni uomo possa essere tale.
Rallegrandosi di potersi impegnare insieme con tante associazioni di volontariato e con tante organizzazioni governative o non governative per il bene dei poveri, il cristiano può e deve lavorare in comune accordo con esse, anche se questa lotta non è intrapresa e compresa allo stesso livello. Secondo un'espressione felice di Papa Giovanni XXIII il cristiano colloca la dignità dell'uomo "ancora più in alto". E' appunto il tema che Giovanni Paolo II non cessa di esplorare e di elaborare "l'uomo è la via della Chiesa, perché l'uomo, ogni uomo, è stato redento da Cristo, perché con l'uomo - senza eccezione alcuna - Cristo è in qualche modo unito". Il problema di ogni forma di miseria è che essa sfigura un uomo creato a immagine e somiglianza di Dio e contraddice vergognosamente la dignità che ogni uomo ha ricevuto quando il Figlio di Dio si è unito in certo qual modo a ogni uomo. E noi rischiamo di non cogliere nulla di questa verità "ancora più alta", se con Dio, creatore e redentore, non osiamo vedere in ogni bisognoso un fallimento di ciò che la bontà divina ha voluto per noi.
La fede cristiana, in definitiva però, non garantisce per il volontariato né una migliore qualità, né una più sicura efficacia al servizio. Aggiunge però motivazioni specifiche, una visione originale della vita e della storia, il sostegno di sicure risorse spirituali. La fede offre anzitutto la risposta ad alcuni grandi "perché" che il volontariato prima o poi si deve porre: perché ogni uomo, anche l'ultimo emarginato ha eguale dignità? perché siamo responsabili gli uni degli altri? perché la storia è regolata dalla legge dell'amore? Di fronte a tanti interrogativi la fede ci ricorda la nostra origine: veniamo dalla Trinità, che è una comunità di persone, siamo tutti figli dello stesso Padre, membri della stessa famiglia, perciò chiamati a realizzarci insieme. Nella ricerca del come servire, la fede non propone regole minute né ricette a effetto sicuro. Presenta invece al volontario cristiano, come punto di riferimento e quadro di verifica, la persona di Gesù. Egli ha espresso il suo amore come alleanza, come liberazione, come promozione umana integrale, come preferenza per gli ultimi.
Nella sua enciclica rei Sollicitudo rei socialis Giovanni Paolo II parla di "strutture di peccato" ,pur affermando che esse hanno per origine il peccato personale e, di conseguenza, sono sempre legate ad atti concreti delle persone che le hanno fatte nascere, le consolidano e le rendono difficili da abolire. L'egoismo dell'uomo può creare strutture di sfruttamento e di schiavitù che tendono spesso ad irrigidirsi in meccanismi relativamente indipendenti dalla volontà de singolo, paralizzando o pervertendo lo sviluppo sociale e generando l'ingiustizia. Tuttavia il Vangelo si rifiuta di coprirle con una specie di determinismo o di fatalità. Queste strutture derivano sempre dalla responsabilità dell'uomo, che può e deve trasformarle, cambiarle e modificarle.
Nella visione cristiana della vita e della storia il volontariato si rivela un modo attuale di vivere l'esempio di Gesù che è venuto "non per essere servito ma per servire". In questo senso si potrebbe dire che il volontariato non è che la trascrizione moderna delle classiche opere di misericordia corporale e spirituale.
Volontariato vuol dire quindi compassione, e la carità di oggi, rimosse le cause dei bisogni, deve diventare la giustizia di domani, poiché come misericordia e giustizia non sono in contraddizione, così carità e giustizia sono complementari e non possono essere mai separate. E' Pio XI che nell'enciclica Divini redemptoris rimprovera gli imprenditori cattolici e ricorda loro che "la carità non sarà mai vera carità se non terrà sempre conto della giustizia. L'operaio non ha bisogno di ricevere come elemosina ciò che a lui spetta per giustizia".
Oggi spesso sembra in realtà che le cose procedano in senso inverso. La nostra società è afflitta da molti mali e sofferenze: la disoccupazione, la fragilità delle nuove generazioni che sembrano non avere futuro, la condizione di solitudine degli anziani, la mancanza di partecipazione alla vita politica completamente delegata a poche persone, l'assenza di una giustizia che rispetti i diritti dei più deboli e di coloro che non hanno voce, l'assenza di garanzie civili e sociali, l'approfondirsi del solco tra ricchi e poveri. Ebbene, proprio da queste realtà bisogna ripartire per riscoprire il senso della condivisione e della giustizia e per dare l'avvio ad un'era nuova. Un era in cui la solidarietà non sia appannaggio di pochi, né delega ad alcuni, ma una regola per tutti. Se continueranno a sussistere da un lato i "volontari della solidarietà" e dall'altro gli "indifferenti del quotidiano" ne usciremo tutti sconfitti, ne uscirà sconfitta la comunità. Non è più tempo di steccati, né di deleghe per nessuno. In quanto cittadini e membri di una comunità dobbiamo essere tutti volontari.


Bibliografia

1) L.Tavazza in "Non eroi ma cittadini: Volontariato, istituzioni, impresa." Fondazione italiana per il volontariato, Roma, 1993, pp.33-68.

2) L.Boccaccin: La sinergia della differenza. Un analisi sociologica del terzo settore in Italia, Angeli, Milano, 1993.

3) L.Tavazza - voce "Volontariato" in De Marchi, Ellena, Cattarinuzzi [a cura di], Nuovo Dizionario di Sociologia, Ed.Paoline, Roma, 1987, p.2336.

4) Legge 11 agosto 1991 n.266 (legge-quadro sul volontariato), testo in "Gazzetta ufficiale", 22 agosto 1991 n.196, pp.5-11.

5) Legge 7 giugno 1994 n.22 - Norme sulla valorizzazione dell'attività di volontariato, testo in "Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia", 8 giugno 1994, parte I, n.28.

6) P.H. Kolvenbach s.i., "Il grido dei poveri e il Vangelo" in Aggiornamenti sociali, Vol.44, n.12/93, pp.775-787.

7) L.Ciotti, "La solidarietà di tutti i giorni" in "Per Amore", ed. La Stampa.